Statuto

FABBRICA UTOPIE ODV
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

  1. È costituita, l’associazione denominata: “Fabbrica Utopie” di seguito, in breve, “associazione”. L’associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
  2. L’associazione ha sede legale nel Comune di Milano. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.
  3. L’Associazione assume nella propria denominazione l’acronimo ODV o la locuzione Organizzazione di Volontariato ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 12 e 32 del Codice Unico del Terzo Settore.
  4. L’Associazione può operare in Italia e all’estero, ha durata illimitata e potrà istituire sezioni, sedi secondarie e uffici distaccati anche altrove in Italia.

ART. 2

FINALITÀ

  1. L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con modalità ispirate a principi di democraticità ed uguaglianza. In particolare intende:
  • promuovere la cooperazione in ambito sociale, sanitario e dell’istruzione/educazione;
  • sostenere la riduzione di ogni forma di disuguaglianza sociale ed economica;
  • sostenere l’educazione scolastica, la solidarietà e il volontariato;
  • favorire lo scambio culturale tra le popolazioni tramite attività culturali e artistiche;
  • sostenere e incentivare l’accoglienza e l’integrazione degli stranieri;
  1. L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
  2. È esclusa qualsiasi finalità partitica, di categoria, sindacale o datoriale.

ART 3

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

  1. L’associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  • cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
  • accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  • promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché’ dei diritti dei consumatori degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  • Interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
  • Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • Servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
  • Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.
  1. In particolare l’associazione si propone di:
  • sviluppare campagne e progetti di cooperazione in ambito sociale in Italia e nei paesi in via di sviluppo;
  • cooperare in ambito sanitario nei paesi in via di sviluppo, contribuendo alla realizzazione e al consolidamento di dispensari medico-sanitari, all’attivazione di campagne di prevenzione medico sanitaria (malaria, Hiv, etc.) e alla promozione della diffusione dell’accesso alle cure mediche;
  • sostenere l’istruzione nei paesi in via di sviluppo contribuendo ad esempio alla realizzazione di strutture educative e scolastiche;
  • promuovere corsi di alfabetizzazione informatica e di lingua (italiana o straniera);
  • realizzare attività mirate all’inclusione di soggetti disabili o con difficoltà di apprendimento (ad es. doposcuola e sostegno scolastico).
  • ridurre ogni forma di disuguaglianza sociale ed economica e favorire l’accoglienza, l’assistenza e l’integrazione di stranieri, tramite ad esempio l’organizzazione di corsi, incontri, assemblee e workshop;
  • organizzare e gestire corsi e eventi di formazione e sensibilizzazione sulla difesa e tutela dei diritti umani;
  • realizzare eventi di interesse sociale (spettacoli, manifestazioni, conferenze, mostre, campi estivi e visite guidate) rivolti alla cittadinanza per promuovere la diffusione dell’arte e della cultura.
  1. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE

  1. L’associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell’art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l’individuazione di dettaglio di tali attività.
  2. L’Associazione potrà svolgere, sempre nel rispetto dei limiti di cui al d.lgs. 117/2017 per le Organizzazioni di Volontariato, ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi. Dette azioni potranno anche rivestire la natura di attività commerciali, purché mantengano carattere secondario e strumentale alle finalità istituzionali e di interesse generale dell’ente.
  3. L’Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare:
  • Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
  • Stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;
  • Stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l’affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
  • Promuovere o concorrere alla costituzione di altri enti, sempre in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali.
  1. Per il raggiungimento dello scopo l’Associazione potrà operare in rete o altra forma di partenariato, aderire ad associazioni, federazioni e consorzi, e potrà accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in particolare con lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri enti pubblici territoriali, mantenendo in ogni caso la propria autonomia.

ART. 5

RACCOLTA FONDI

  1. L’associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6

AMMISSIONE

  1. Possono far parte di Fabbrica Utopie ODV tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento delle stesse. Possono essere soci tutti coloro che presentano richiesta di adesione in forma scritta dichiarando di aver letto ed accettato lo Statuto ed i regolamenti interni ed impegnandosi a rispettarli.
  2. L’associazione può prevedere anche l’ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro nel rispetto dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 117/17.
  3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
  4. Pur esistendo varie categorie di associati, si garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo, non incidendo esse sui diritti dei soci. Si individuano le seguenti categorie di soci:
  • soci volontari: che prestano servizio volontario in ordine alla finalità dell’Associazione secondo le modalità definite dal presente statuto e da eventuali regolamenti interni, e che contribuiscono alle necessità economiche con il versamento di una quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo;
  • soci collettivi: Organizzazioni di volontariati ed enti del Terzo settore o senza scopo di lucro;
  • soci sostenitori: che contribuiscono alle necessità economiche con il versamento di una quota annua da effettuarsi entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo.
  • soci onorari, in numero non superiore al 5% del numero complessivo dei soci, tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell’Associazione.
  1. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta contenente:
  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • per i soci volontari, la richiesta di svolgere attività di volontariato a favore dell’Associazione nei termini previsti dallo Statuto e dai Regolamenti interni;
  • per i soci collettivi, l’attestazione della qualifica di Organizzazione di Volontariato o dell’assenza di scopo di lucro e l’indicazione della persona delegata a rappresentarli in Assemblea.
  1. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare l’eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
  2. Nel caso di non accettazione il candidato socio può fare ricorso all’assemblea, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del rifiuto. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, cittadinanza può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’Associazione.
  3. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.

ART. 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

  1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Gli eventuali contributi ulteriori non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall’Assemblea.
  2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.
  3. L’associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
  4. Ciascun associato ha diritto:
  5. di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
  6. di essere informato sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  7. di partecipare alle attività promosse dall’associazione;
  8. di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
  9. di recedere in qualsiasi momento.
  10. Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno approvato dall’assemblea.
  11. Ciascun associato ha il dovere di:
  12. rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
  13. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
  14. versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dall’Assemblea.

ART. 8

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

  1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.
  2. L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.
  3. L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’associazione stessa.
  4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
  5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l’esclusione dell’associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro sessanta (60) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all’Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell’associazione.
  6. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.

ART. 9

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

  1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
  2. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  3. Fatta salva la possibilità che altri svolgano attività volontaria a favore dell’Associazione in modo del tutto occasionale, possono prestare attività di volontariato in modo continuativo anche persone non socie. In tal caso l’associazione deve annotarne i dati nel registro dei volontari tenuto a norma dell’art. 20.
  4. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo in base a quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.
  5. L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 10

ORGANI SOCIALI

  1. Gli organi dell’associazione sono:
  2. l’assemblea dei soci;
  3. il consiglio direttivo;
  4. il presidente;
  5. l’organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
  6. Fatta eccezione per l’organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso per la carica ricoperta. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 11

ASSEMBLEA

  1. L’associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza dei soci.
  2. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
  3. Agli associati, Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
  4. L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
  5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
  6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
  7. Hanno diritto a partecipare alle votazioni dell’Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell’approvazione del consiglio direttivo.

 

ART. 12

COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA

  1. L’Assemblea ordinaria ha il compito di:
  2. eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
  3. eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell’organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  4. approvare il programma di attività e il preventivo economico per l’anno successivo;
  5. approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
  6. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
  7. deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all’associazione nonché sui provvedimenti di esclusione, garantendo al richiedente la più ampia tutela del contraddittorio;
  8. ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
  9. approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
  10. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  11. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:
  • deliberare sulle modificazioni dello statuto;
  • deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione.

ART. 13

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

  1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.
  2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
  3. L’Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite e-mail, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

ART. 14

VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

  1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
  2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
  3. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
  4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
  5. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.
  6. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
  7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
  8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
  9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
  10. Le assemblee dei soci si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
    1. Che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
    2. Che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
    3. Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
    4. Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
  11. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

ART. 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
  2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
  3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall’Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
  4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
  5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.
  6. Ogni consigliere deve astenersi dal partecipare alle discussioni e alle votazioni del Consiglio Direttivo quando sia in conflitto di interessi. Le deliberazioni prese con il voto determinante dei Consiglieri in conflitto di interesse sono invalide. Si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza

ART. 16

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
  2. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea;
  3. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
  4. amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
  5. predisporre l’eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  6. predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario;
  7. proporre, all’interno della bozza del bilancio preventivo, l’ammontare della quota sociale annuale;
  8. gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull’attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’Assemblea;
  9. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
  10. accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
  11. determinare l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
  12. deliberare in merito all’esclusione di soci;
  13. proporre all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
  14. eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
  15. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
  16. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
  17. istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
  18. nominare, all’occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall’associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
  19. delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
  20. assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell’associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.

 

ART. 17

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
  2. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo continua ad operare con pieni poteri, a meno che non siano venuti a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti in sede Assembleare o che gli stessi siano diventati meno di 3. Le dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio comportano la decadenza dell’intero organo. In tali casi, il Presidente deve convocare con urgenza l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Consiglio; fino all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo rimane in carica il Consiglio dimissionario.
  3. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.
  4. Le riunioni sono valide anche in assenza di convocazione quando siano presenti tutti i Consiglieri ed i membri dell’organo di controllo e tutti si dichiarino informati sugli atti da deliberare.
  5. I Consiglieri possono partecipare alle riunioni del Consiglio anche per audio o video conferenza. In tali casi è necessario che il Presidente ed il segretario della riunione siano riuniti nello stesso luogo e che sia accertata l’identità dei consiglieri presenti in teleconferenza.
  6. Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l’invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.
  7. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
  8. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
  9. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
  10. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
  11. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all’uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

ART. 18

IL PRESIDENTE

  1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto.
  2. Il presidente:
  • ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
  • dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
  • può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
  • ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
  • convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del consiglio direttivo;
  • sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
  • in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
  1. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
  2. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

ART. 19

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

  1. L’Assemblea nomina l’Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
  2. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
  3. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
  4. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell’Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
  5. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
  6. Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’ apposito registro.

 

ART. 20

LIBRI SOCIALI

  1. L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
  2. il libro degli associati;
  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea;
  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
  5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
  6. il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’associazione;
  7. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono.
  8. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
  9. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

ART. 21

RISORSE ECONOMICHE

  1. Le entrate economiche dell’associazione sono rappresentate:
  2. quote sociali
  3. contributi pubblici;
  4. contributi privati;
  5. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
  6. rendite patrimoniali;
  7. rimborsi derivanti da convenzioni;
  8. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
  9. rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione, purché adeguatamente documentate, per l’attività di interesse generale prestata;
  10. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
  11. altre entrate espressamente previste dalla legge;
  12. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 22

SCRITTURE CONTABILI

  1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 23

ESERCIZIO SOCIALE

  1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
  2. Entro il 30 aprile di ogni anno il consiglio presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Il documento evidenzia separatamente le voci inerenti le Attività di Interesse Generale, le Attività diverse in quanto secondarie e strumentali e le Attività di Raccolta fondi, come da art. 3.
  3. Il Consiglio Direttivo può deliberare, specificandone le motivazioni, di posticipare l’approvazione del bilancio in data successiva, ma non oltre il 30 giugno, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto dell’Associazione.

 

ART. 24

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

  1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
  2. Il patrimonio dell’associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 25

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

  1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall’Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

ART. 26

DISPOSIZIONI FINALI

  1. La vita dell’Associazione è retta dal presente statuto che si ha per conosciuto, condiviso e accettato da tutti i soci fin dalla richiesta di adesione. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia ed in particolare al d.lgs. 117/2017 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.